Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare

Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS)
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma deve dimostrare  di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.

L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.