Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge 2 aprile n. 40 che ha liberalizzato l'attività.
Le autoscuole che hanno sede nel territorio provinciale lucchese ricadono nella competenza della Provincia di Lucca.
In relazione ai contenuti di cui all’art. 123 del Codice della Strada – come modificato dalla L. 40/2007 - si ritiene indispensabile precisare prioritariamente che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola (Titolare/Legale Rappresentante) devono obbligatoriamente garantire che:
- se trattasi di impresa individuale : si evidenzia che grava sul titolare l’incompatibilità con ogni altra attività lavorativa in relazione ai criteri di esclusività e permanenza nell’esercizio introdotti dall’art. 123 più sopra indicato, per tanto in relazione a quanto precede il soggetto richiedente non potrà svolgere nessuna altra attività lavorativa con la sola eccezione dell’attività di istruzione automobilistica consorziata.
- se trattasi di persona giuridica il requisito dell’esclusività è inteso nel senso che l’attività di autoscuola deve essere l’unico oggetto societario con la sola eccezione dell’attività di istruzione automobilistica consorziata.
Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere altresì in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali (tra cui: duplice abilitazione insegnante/istruttore ed esperienza adeguata) previsti dalla normativa e deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'amministrazione provinciale territorialmente competente. L'attività dichiarata (nuova apertura o altre variazioni di attività già esistenti) può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente, senza ulteriori adempimenti.
Nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.
Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica. Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di idoneità tecnica e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Chi già esercita attività di autoscuola ricorre alla SCIA al fine di abbattere i tempi di attesa delle Imprese e senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti acquisiti delle Autoscuole in attività. Pertanto, i soggetti interessati presentano la SCIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale. Inoltre, la SCIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività.
Anche ai trasferimenti del complesso aziendale si applica ora la SCIA: la continuità nell’esercizio dell’attività di autoscuola avviene nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano a rispettare con apposita autocertificazione.
Le Autoscuole che si consorziano ai sensi dell'art. 123 comma 7 del D. Lgs. 285/1992 richiedono il rilascio dell'atto di riconoscimento per la costituzione di un Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Vanno altresì comunicate dal Responsabile del Centro di istruzione automobilistica le variazioni concernenti la sede e l’organico, al fine di essere autorizzato.
Inforrmazioni
Angelo Natoli
tel. 0583 417738 - mail: a.natoli@provincia.lucca.it
Sede: Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, Lucca
ORARIO DI APERTURA:
su appuntamento martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
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