REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Delibera Consiglio Provinciale n. 77 del 14/12/2017
Art. 1 Istituzione e finalità
Per le finalità stabilite dallo Statuto della Provincia di Lucca e per l’effettiva attuazione del principio di parità, sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione provinciale per le Pari Opportunità tra donna e uomo.
La Commissione opera con la finalità di dare espressione alla differenza di genere, di promuovere e sostenere le pari opportunità nei vari ambiti della vita sociale, politica, economica e culturale della Provincia e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
La Commissione è domiciliata presso la sede della Provincia. E’ organo consultivo e di proposta del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia.
Art. 2 Rapporti con enti ed organismi interni ed esterni
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con:
la Commissione regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio regionale;
le Commissioni per le Pari Opportunità istituite nelle altre Province toscane;
la Consigliera di Parità della Provincia;
il Servizio della Provincia competente in materia di Pari Opportunità;
il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente;
le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni e degli Ordini professionali del territorio provinciale;
le donne elette nelle istituzioni, per le quali si pone come punto di riferimento;
i movimenti e le associazioni femminili della Provincia;
gli Istituti di Ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.
Art. 3 Obiettivi e Compiti
La Commissione promuove l’ottica di genere nelle attività e nella programmazione della Provincia.
Esprime parere sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, come Bilancio di Previsione, Piano Territoriale di Coordinamento, Piani annuali di sviluppo territoriale e settoriale nonché su ogni atto di rilevante e diretto interesse per le finalità della Commissione.
Può richiedere al Consiglio Provinciale il riesame di un atto deliberativo che risulti in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità.
Le proposte sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere sono trasmesse alla Commissione dal/dalla Presidente della Provincia, contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, con l’individuazione di un termine per pronunciarsi. La mancata risposta da parte della Commissione entro il termine stabilito è da considerarsi come volontà di non esprimersi e l’iter della pratica proseguirà normalmente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
elabora e formula proposte al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale;
promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
ai sensi dell'art.48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti a favorire la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, intervenendo sugli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
attua iniziative volte a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità fra i sessi;
promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ingegneria, chimica, fisica etc.), sia nel campo del “saper fare” (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc);
promuove forme di collaborazione con le donne immigrate presenti sul territorio provinciale, sia in forma singola che associata, nonché forme di solidarietà e cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo;
promuove azioni ed iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art.26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Art. 4 Costituzione, composizione e durata del mandato
La Commissione è composta dalle Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità o loro delegate e dalle Presidenti dei Comitati d'Ente o loro delegate, nominate ed elette nel territorio provinciale, che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a farne parte.
Per i Comuni in cui le suddette figure non siano state nominate, è prevista la partecipazione delle/gli Assessori o Consigliere/i delegati in materia di Pari Opportunità che abbiano manifestato l'interesse a farne parte.
La durata della carica di ogni singola componente è variabile in quanto subordinata alla permanenza della carica di Presidente, Assessore o Consigliere ricoperta.
Il/la Presidente della Provincia, entro un mese dall’avvenuta esecutività del presente regolamento provvede, a mezzo di pubblico avviso, a rendere note le modalità per la manifestazione di interesse che dovrà essere presentata all’amministrazione provinciale entro un mese dalla pubblicazione dello stesso avviso.
Il Consiglio provinciale prende atto delle manifestazioni d'interesse pervenute e della conseguente composizione della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità entro trenta giorni dalla scadenza dell'avviso per la manifestazione di interesse.
Partecipano alle riunioni della Commissione, ma senza diritto di voto, la/il Consigliera/e di Parità provinciale nominata/o dal Ministero del Lavoro, le elette nel Consiglio provinciale, la/il Consigliera/e Provinciale delegata/o alle Pari opportunità e il/la Dirigente del Servizio Pari opportunità.
Dopo la prima costituzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione della Commissione è modificata sulla base delle manifestazioni di interesse presentate all'Amministrazione Provinciale, previa presa d'atto da parte del Consiglio provinciale.
Art. 5 Insediamento ed elezione della Presidente e delle vice Presidenti
La prima riunione della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità è convocata e presieduta dal/dalla Presidente della Provincia, entro trenta giorni dalla sua costituzione. In questa riunione sono elette con votazione separata ed a scrutinio segreto, la Presidente e le due vice Presidenti della Commissione.
Risulta Presidente chi ha riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta.
Successivamente la Commissione procede alla elezione di due vice Presidenti, con un’unica votazione e con voto limitato ad un nominativo. Risultano elette coloro che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, la più anziana.
A ogni scadenza di mandato del /della Presidente della Provincia, il/la Presidente ed i/le due vicepresidenti della Commissione decadono dalla loro carica e la Commissione Pari Opportunità procede ad una nuova elezione del/della Presidente e delle/dei vicepresidenti entro 30 giorni dalla elezione del/della Presidente della Provincia.
Art. 6 Ufficio di Presidenza. Attribuzioni della Presidente e delle vice Presidenti
La Presidente e le vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
La Presidente ha la rappresentanza della Commissione e ne coordina tutte le attività.
In caso di assenza e/o di impedimento, la Presidente è sostituita da una Vice, alternativamente, partendo da quella che ha ottenuto più voti e, in caso di parità, da quella di età maggiore.
La Presidente può proporre alla Commissione di affidare compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione stessa in relazione alle competenze delle stesse. La Vice Presidente designata ha la facoltà di delegare, di concerto con la Presidente, un’altra componente della Commissione a rappresentarla.
L’Ufficio di Presidenza, con il supporto tecnico del Servizio Pari Opportunità dell'Ente, si occupa di organizzare i lavori della commissione e dei gruppi di lavoro e di mantenere i rapporti con l’Amministrazione provinciale.
Art. 7 Funzionamento della Commissione
La Commissione è convocata e presieduta dalla Presidente.
Quando a richiederlo sono almeno tre delle componenti la Commissione, la Presidente è tenuta a convocarla, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.
Le riunioni hanno luogo, di norma, presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Lucca. La Commissione potrà decidere di riunirsi in sedi decentrate quando lo richiedano particolari circostanze o argomenti.
La convocazione avviene mediante l’invio alle componenti dell’ordine del giorno dei lavori, che tenga conto anche delle proposte della Commissione espresse nel corso delle riunioni precedenti. La spedizione deve avvenire non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza l’avviso di convocazione deve avvenire come minimo ventiquattro ore prima.
Le decisioni sono prese con voto palese, salvo sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali la Commissione decida di procedere con voto segreto.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.
Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare componenti e il Consiglio Provinciale ed esperti di settore.
La Commissione può determinare l’articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l’approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni.
A cura della Segreteria della Commissione si procede alla verbalizzazione degli interventi e delle decisioni assunte durante la seduta, in modo succinto e fedele. Qualora una componente voglia far risultare a verbale una propria dichiarazione testuale è tenuta a dettarla o a fornire il testo scritto. Il verbale della seduta, è sottoposto ad approvazione nella riunione successiva e quindi firmato dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.
Art. 8 Assenza, decadenza e sostituzione delle componenti in caso di assenze ingiustificate
L’impossibilità a partecipare ad una riunione deve essere giustificata alla Presidente o alla Segreteria di Commissione almeno 24 ore prima della stessa; ai fini di tale comunicazione, in particolari casi d'urgenza la componente può comunicare anche oralmente alla Presidente della Commissione i motivi dell'assenza. Eccezionalmente la giustificazione potrà avvenire anche in un momento successivo. E' consentita la partecipazione di sostitute purchè delegate in forma scritta.
In caso di mancata comunicazione la componente è considerata ingiustificata. Il/la Segretario/a annota le assenze giustificate ed ingiustificate delle componenti, segnalando alla Presidente della Commissione i casi di ingiustificata assenza. Alla componente che risulti assente alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificazione, la Presidente della Commissione invia una comunicazione scritta di avvio del procedimento di decadenza ai sensi del regolamento. La componente ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto questo termine la Commissione esamina l’ipotesi di decadenza e decide in proposito a maggioranza dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
Art. 9 Programma di attività e relazione
La Commissione propone al/alla Presidente della Provincia un programma annuale di attività, accompagnato dalla relativa previsione dei costi, in tempo utile per l’inserimento nella proposta di Bilancio di Previsione dell’Ente.
La Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulla attività svolta al/alla Presidente della Provincia. Quest’ultimo ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame in Consiglio.
Art. 10 Oneri finanziari
Alla Presidente e alle componenti della Commissione che risiedono fuori dal capoluogo per una distanza non inferiore a dieci chilometri spetta il rimborso delle spese di viaggio, su parametri determinati dalle leggi nazionali, per la partecipazione a ciascuna seduta di Commissione regolarmente convocata, previa presentazione di adeguata documentazione.
Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio provinciale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal/dalla Dirigente responsabile del Centro di Costo.
Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di Segreteria, sono garantiti personale provinciale e strumenti adeguati. Gli uffici provinciali sono tenuti a fornire collaborazione alla Commissione per la propria attività istituzionale.
Art. 11 Tutela della riservatezza
Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.