COMPETENZE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO

Il Comune deve principalmente procedere all’istituzione dello SUAP, infatti l’art. 3 del D.P.R. 447/98 dispone "I comuni esercitano anche in forma associata, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall’art. 23 del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un’unica struttura sia affidato l’intero procedimento.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo la struttura si dota di uno sportello unico per le attivitą produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento".

La Regione provvede "nell’ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria", secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 112/98, "anche attraverso le Province, al coordinamento ed al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi ed alla creazione di aree industriali".

Inoltre, in base all’art. 25 L.R.T. 87/98, "la Regione, in collaborazione con le camere di Commercio, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e modelli per domande e richieste", inoltre la Regione in collaborazione con i soggetti sopra indicati "promuove specifici corsi di formazione ed aggiornamento per il personale addetto".

La Provincia oltre al naturale obbligo di raccordarsi alla struttura per i procedimenti di propria competenza coinvolti nello SUAP, secondo quanto previsto dalla L.R.T. 87/98, art. 25, deve collaborare con la Regione per "la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli per domande e richieste", nonchč per la promozione di specifici corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda infine la Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura, l’art. 24 del D.Lgs. 112/98 dispone che "I comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico", inoltre la L.R.T. 87/98 nei gią citati art. 25 e 26 prevede che la Camera di Commercio collabori con la Regione sia per "la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli per domande e richieste", nonchč per la promozione di specifici corsi di formazione professionale.