E' un contratto caratterizzato da un forte legame tra la formazione e il mondo del lavoro.
La durata del rapporto di apprendistato è stabilita dai Contratti Nazionali di Lavoro. La durata minima del contratto è di 18 mesi e la durata massima è di 4 anni, fino a 5 nel settore artigiano.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire.
L’apprendistato prevede per legge due tipologie di formazione:
La durata minima della formazione esterna nei contratti di Apprendistato è di 120 ore annue.
Per i giovani in obbligo formativo (15-18 anni) le ore di formazione esterna annue sono 240 finalizzate all’acquisizione di conoscenze tecnico-professionali nonché alle competenze organizzative, relazionali, gestionali e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.
La formazione esterna si articola in 3 aree:
Il Centro per l’Impiego locale convoca il datore di lavoro e l’apprendista per attivare la formazione esterna presso l’agenzia scelta dagli stessi;
L’agenzia, in accordo con l’impresa e l’apprendista, stipula un “ Patto Formativo” nel quale sono definiti i contenuti della formazione.
Per qualificare il percorso di apprendimento sul lavoro e facilitare l’apprendista nel processo di acquisizione delle competenze necessarie per diventare lavoratore qualificato, la legge 196/97 ha introdotto la figura del tutor aziendale per l’apprendistato. È necessario che il tutor acquisisca le competenze e le caratteristiche necessarie ad assolvere le sue funzioni e a svolgere i suoi compiti che vanno dalla collaborazione con l’agenzia esterna preposta alla formazione generale dell’apprendista, al cercare di favorire l’integrazione tra questa formazione e quella sul luogo di lavoro, dall’affiancare l’apprendista durante il periodo dell’apprendistato, al trasmettergli le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative.
Il beneficio contributivo è condizionato dal corretto assolvimento dell’obbligo di formazione esterna, in quanto l’art. 16, comma 2, della legge 196/1997 pone, come condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni contributive, la partecipazione degli apprendisti alle suddette iniziative di formazione esterna all’azienda, formalmente proposte alla stessa dall’amministrazione competente.
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