Provincia di Lucca - Osservatorio sul Mercato del Lavoro

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REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE SUL MERCATO DEL LAVORO (Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 274 del 6/11/2007)

1. FINALITA'

Nel sistema provinciale delle funzioni inerenti il lavoro i compiti istituzionali della Provincia trovano un punto di sintesi e di analisi concertativa nella Commissione Provinciale Tripartita, ove associazioni datoriali e sindacali mediante le rispettive rappresentanze esprimono le proprie istanze e proposte in materia di programmazione delle politiche del lavoro.

Accanto a tale fondamentale luogo di confronto istituzionale delle esigenze del territorio, si ravvisa la necessità di un organismo di supporto ed a servizio della stessa Commissione Tripartita che consenta la massima rappresentatività dei soggetti istituzionali sociali titolari di un ruolo entro il sistema della governance allargata del mercato del lavoro e che possa fornire elementi di conoscenza di maggior dettaglio analitico relativamente ai fenomeni di interesse.

Da quanto sopra descritto nasce l’esigenza di ristrutturare e rafforzare l’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro (OML) in modo che esso, pur mantenendo un ruolo prettamente politico- istituzionale, possa costituire un’efficace task force a servizio della Commissione Tripartita e degli organi di governo dell’Ente.

2. COMPETENZE

L’Osservatorio Provinciale del Lavoro (OML) è una struttura consultiva e propositiva di supporto a tutti gli organismi della Provincia di Lucca che si occupano della materia del lavoro.

In particolare, essa si attiene al seguente metodo di lavoro:

3. COMPOSIZIONE

Al fine di garantire le finalità individuate al precedente articolo 1, la OML è composto da n. 8 soggetti di nomina presidenziale che offrano la massima rappresentatività e competenza nel campo del lavoro:

La nomina dei componenti ha durata corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.

4. INCOMPATIBILITA’

Per la nomina a membro dell’OML è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l’atto di nomina. La qualità di membro dell’OML è incompatibile con quella di componente della Giunta o del Consiglio Provinciale.

5. INDENNITA’

Al fine di assicurare la possibilità obiettiva di impegno richiesta dalle finalità di cui al precedente articolo 1, al Presidente dell’OML è assicurata un’indennità mensile pari ad euro 830 comprensivi di qualsiasi onere a carico dell’ente.

6. STRUMENTI

La Provincia mette a disposizione dell’OML una stanza ed una postazione di lavoro (1 computer fisso, comprensivo di collegamento Internet; 1 apparecchio telefonico; 1 stampante; 1 scrivania dotata di accessori, cancelleria ordinaria).

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