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Provincia di Lucca - Risorse faunistiche

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Attività venatorie

 

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Esami di caccia: Sessioni d'esame

Sessioni di esame (Art. 2 del D.P.G.R 25 febbraio 2004, n. 13/R)
1. Il presidente della commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone almeno tre all'anno.
2. Ogni sessione è articolata in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e dell'uso delle armi.
3. Per la validità della prova scritta è sufficiente la presenza del presidente e del segretario della commissione.
4. Per la validità dei colloqui individuali devono essere presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.

Esame di abilitazione (Art. 3 del D.P.G.R 25 febbraio 2004, n. 13/R)
1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione è indirizzata al presidente della provincia competente.
2. Possono essere ammessi all'esame i residenti anagrafici e le persone domiciliate nella provincia.
3. I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, o che non hanno superato la prova orale per la seconda volta consecutiva, possono accedere ad una nuova sessione d'esame non prima che siano decorsi tre mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova domanda di ammissione.
4. La prova scritta ed il colloquio individuale vertono sulle materie di cui all'articolo 29, comma 7 della l.r.3/1994 e riguardano le nozioni contenute nel testo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, fornito gratuitamente ai candidati dalla provincia al momento della presentazione della domanda di ammissione.
5. La prova scritta verte su venticinque quesiti individuati tra quelli approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, suddivisi per materia nel modo seguente: sei di legislazione venatoria, cinque di zoologia applicata alla caccia con particolare riferimento alla conservazione e gestione della fauna selvatica, quattro di armi e munizioni da caccia, quattro di tutela della natura, tre di norme di pronto soccorso, tre di caccia al cinghiale.
6. Il numero massimo di errori consentiti per l'ammissione del candidato alla prova orale è tre.
7. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell'idoneità del candidato da parte del presidente e della commissione, valutata nell'insieme delle materie con particolare riferimento agli aspetti faunistico-venatori e alla sicurezza.
8. L'esame può essere sostenuto solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
9. L'esame abilita anche alla caccia al cinghiale in battuta ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera b).

 

Preparazione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Presso l'U.O.C. Caccia e Pesca è possibile ottenere il prestito di una copia del testo "L'esame per la licenza di caccia".

Si ricorda che le principali Associazioni venatorie organizzano, anche al livello periferico, specifici corsi di preparazione al suddetto esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

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