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Danni all'agricoltura: Competenze
Se sei un proprietario o conduttore di fondo ed hai subito un danno a opere e/o colture agricole o forestali causato da fauna selvatica o dall’attività venatoria puoi presentare domanda di contributo per il risarcimento o l’adozione di accorgimenti atti a prevenire il danno agli organi competenti per territorio cioè la Provincia o gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Sono a carico della Provincia la valutazioni, prevenzione e indennizzo dei danni:
- alle colture agricole e forestali ad opera di specie selvatiche protette
- alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (danni non altrimenti risarcibili)
- alle colture agricole e forestali ad opera della fauna selvatica e dell’attività venatoria nelle aree a divieto di caccia gestite direttamente dalla provincia.
Sono a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia la valutazioni, prevenzione e indennizzo dei danni:
- alle colture agricole e forestali ad opera della fauna selvatica cacciabile o soggetta agli interventi di prelievo selettivo e dall’esercizio dell’attività venatoria su tutto il territorio soggetto alla caccia programmata.
Le colture agricole, per le quali è ammesso presentare domanda di risarcimento o di prevenzione sono:
- colture erbacee (frumento, orzo, mais, ecc.)
- colture orticole
- colture foraggiere
- colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.)
Le opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo sono rappresentati da:
- impianti aziendali di irrigazione
- opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree
- piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque
- recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti con caratteristiche diverse da quelle previste all’art. 25 della L.R. 3/1994;
- attrezzature per l’allevamento zootecnico.