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Biodiversità: Descrizione
Il termine BIODIVERSITÀ diviene di pubblico dominio al momento della ratifica da parte dello Stato Italiano con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
La Convenzione si pone come obiettivi la conservazione della diversità biologica, l’uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche.
Il termine biodiversità viene così definito: “L’espressione diversità biologica significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi.”
Successivamente con D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 così come successivamente modificato anche dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 viene data attuazione alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Nell’art. 1 viene specificato il campo di applicazione del regolamento che disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna elencati negli allegati al regolamento.
Per la conservazione degli habitat la direttiva 92/43/CEE “Habitat” costituisce una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione, chiamata “Natura 2000”, che comprende i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati negli allegati. Questa rete deve garantire il mantenimento e, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat.
Ogni Stato membro propone un elenco di siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie menzionati negli allegati in uno stato di conservazione soddisfacente e/o che contribuisce al mantenimento della diversità biologica e che può contribuire alla coerenza di Natura 2000. La Commissione europea elabora un progetto di elenco dei Siti di Importanza Comunitaria, dopodiché lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione
La rete “Natura 2000” comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati in base alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le zone di protezione speciale sono i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli elencate nell’allegato alla direttiva e delle specie migratrici.
La Regione Toscana con la Legge n. 56 del 6 aprile 2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del DPR 357/1997 e in conformità con la direttiva 79/409/CEE , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
La Legge introduce anche la definizione di Sito di Importanza Regionale: “Un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale. ... Ai fini della presente legge è considerato SIR anche un sito che nel corso dell’attuazione della direttiva 92/43/CEE viene classificato come Sito di Importanza Comunitario (SIC) o come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Con Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 5 luglio 2004 sono state approvate le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale.