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Ufficio appostamenti: Appostamenti temporanei
Fondamentale distinzione tra questi e gli Appostamenti fissi è costituita dal carattere di stabilità ovvero dalle caratteristiche intrinseche dell’Appostamento tali da farlo ritenere o meno stabilmente infisso al suolo, avente o meno caratteristiche di persistenza e/o di modifica del sito.
Tale distinzione deve essere ben presente da chi pratica l’attività venatoria al fine di non violare la normativa vigente che nel caso che il sito dal quale si esercita la caccia abbia caratteri di stabilità prevede una particolare disciplina autorizzativi nonchè il pagamento di tasse di concessione regionali.
Rilevante appare anche la correlazione tra la tipologia di appostamento e la opzione di caccia poiché gli appostamenti temporanei di norma rientrano “nelle altre forme di caccia” previste per coloro che hanno optato per la tipologia di caccia prevista dall’art. 28 comma 3) lett. C) della L.R. 3/94.
Per un approfondimento sugli Appostamenti temporanei si rinvia a quanto prescritto dall’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. Di seguito ci si limita a fornire una definizione di questo tipo di appostamento :
“Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.”