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Ufficio appostamenti: Appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi di caccia possono essere fissi o temporanei. Sono appostamenti fissi quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un’apposita preparazione del sito costruiti in muratura o altro materiale comunque saldamente infissa nel terreno. Sono invece appostamenti temporanei quei luoghi destinati alla caccia di attesa che non presentino alcun elemento di persistenza.
Gli appostamenti fissi si distinguono in:
- appostamento fisso alla minuta selvaggina
- appostamento fisso a colombacci
- appostamento fisso a palmipedi e trampolieri
Appostamenti fissi alla minuta selvaggina
L’Appostamento fisso alla minuta selvaggina di solito e’ costituito da un capanno di norma collocato a terra , nella sua costruzione devono essere rispettate le distanze previste dall’ art. 61 comma 1) del D.P.G.R. n°13/R del 25/02/2004 e succ. mod. e dall’art.33 comma 1 e 2 della L.R. 3/94 e succ. mod. quindi deve essere posizionato a:
- 200 metri da altri appostamenti fissi alla minuta selvaggina
- 200 metri da appostamenti fissi a trampolieri
- 200 metri da appostamenti fissi a colombacci
- 400 metri da appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri
- 100 metri da immobili fabbricati o stabili adibiti a civili abitazioni o luoghi di lavoro o 150 metri se detti immobili si trovano in direzione di sparo
- 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie, strade carrozzabili o 150 metri se dette vie di comunicazione si trovano in direzione di sparo (le strade definite come poderali o interpoderali non creano alcuna distanza)
- 400 metri da aree a divieto di caccia.
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione quadriennale per un nuovo appostamento fisso di caccia alla minuta selvaggina è necessario presentare la domanda dal 1° al 28° Febbraio di ogni anno utilizzando l’apposito modello, comprendente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la disponibilità del posto (Consenso del proprietario) e il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
La domanda può essere presentata presso gli uffici della Provincia, con consegna diretta o spedizione a mezzo servizio postale per la quale fa fede il timbro postale di spedizione ai fini del rispetto dei termini di legge.
Alla domanda è necessario allegare:
- Planimetria in scala 1: 5.000 o 1:10000 con indicata l’esatta posizione dell’appostamento;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Attestazione versamento di € 56,00 sul c/c postale n° 109504 intestato a Regione Toscana – Tesoreria regionale – Tassa per l’esercizio venatorio;
- Due marche da bollo da € 14,62.
Appostamenti fissi di caccia a colombacci
L’appostamento fisso di caccia per colombacci è costituito da un capanno principale di solito collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri, e’ possibile inoltre chiedere l’impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal principale.
Nella costruzione del capanno devono essere rispettate le distanze previste dall’art. 62 comma 1) e 2) del D.P.G.R. 13/R del 25/02/2004 e succ. mod. e dall’art.33 comma 1 e 2 della L.R. 3/94 e succ. mod. quindi deve essere posizionato a:
- 200 metri da altri appostamenti fissi alla minuta selvaggina;
- 200 metri da appostamenti fissi a trampolieri;
- 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri
- 700 metri da appostamenti a colombacci (salvo la modifica prevista dall’art. 62 comma 2 del D.P.G.R. 13/R del 25/02/2004 e succ. mod.)
- 100 metri da immobili fabbricati o stabili adibiti a civili abitazioni o luoghi di lavoro o 150 metri se detti immobili si trovano in direzione di sparo
- 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie, strade carrozzabili o 150 metri se dette vie di comunicazione si trovano in direzione di sparo (le strade definite come poderali o interpoderali non creano alcuna distanza)
- 400 metri da aree a divieto di caccia.
In Provincia di Lucca la distanza di 700 metri tra appostamenti fissi a colombacci è ridotta a 350 metri se il capanno viene installato nel territorio dei segunti Comuni: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, Stazzema, Vergemoli.
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione quadriennale per un nuovo appostamento fisso di caccia a Colombacci è necessario presentare la domanda dal 1° al 28° Febbraio di ogni anno utilizzando l’apposito modello, comprendente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la disponibilità del posto (Consenso del proprietario)e il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
La domanda può essere presentata presso gli uffici della Provincia, con consegna diretta o spedizione a mezzo servizio postale per la quale fa fede il timbro postale di spedizione ai fini del rispetto dei termini di legge.
Alla domanda è necessario allegare:
- Planimetria in scala 1: 5.000 o 1:10000 con indicata l’esatta posizione dell’appostamento;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Attestazione versamento di € 56,00 sul c/c postale n° 109504 intestato a Regione Toscana – Tesoreria regionale – Tassa per l’esercizio venatorio;
- Due marche da bollo da € 14,62.
Appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri
L’appostamento fisso a Palmipedi e Trampolieri e costituito da un capanno principale collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento.
Nella realizzazione di questo tipo di capanno devono essere rispettate le distanze previste dall’art. 63 del D.P.G.R. 13/R del 25/02/2004 e succ. mod. e dall’art.33 comma 1 e 2 della L.R. 3/94 e succ. mod. quindi deve essere posizionato a:
- 400 metri da altri appostamenti fissi alla minuta selvaggina
- 400 metri da appostamenti fissi a trampolieri
- 400 metri da appostamenti fissi a colombacci
- 400 metri da appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri
- 100 metri da immobili fabbricati o stabili adibiti a civili abitazioni o luoghi di lavoro o 150 metri se detti immobili si trovano in direzione di sparo
- 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie, strade carrozzabili o 150 metri se dette vie di comunicazione si trovano in direzione di sparo (le strade definite come poderali o interpoderali non creano alcuna distanza)
- 400 metri da aree a divieto di caccia.