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Antincendio boschivo - Notizie generali Antincendio Boschivo
PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI
Con D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 lo Stato ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario la prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
A livello nazionale la materia è oggi regolata dalla Legge 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che affida alle Regioni il compito di coordinare l'attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
La Regione Toscana con la L.R. 39 del 21/03/2000 "Legge forestale della Toscana" ed il relativo Regolamento forestale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48R del 08/07/2003 che costituiscono le linee guida dell'organizzazione del servizio A.I.B. della Toscana, ha individuato e regolato le proprie competenze, quelle degli enti locali, l’impiego del C.F.S., i finanziamenti, il ruolo del volontariato, i divieti e le prescrizioni, l’accertamento delle violazioni e relative sanzioni.
La Regione Toscana predispone il PIANO OPERATIVO REGIONALE AIB dove trovano definizione le procedure operative, le modalità d'impiego delle squadre del Volontariato, le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, i mezzi e le risorse finanziarie a disposizione. Vengono inoltre disciplinate le tipologie di intervento delle squadre AIB, l'impiego dei mezzi aerei e l'utilizzo delle rete radio regionale.
La Provincia di Lucca adotta entro il 31 Maggio di ogni anno il PIANO OPERATIVO PROVINCIALE, redatto dal referente AIB in collaborazione con il C.F.S. sulla base dei Piani Operativi Locali redatti dai Comuni e Comunità Montane della Provincia e dalle varie strutture che concorrono alla lotta agli incendi boschivi.
Il P.O. si compone di alcuni elaborati:
- una parte descrittiva della Provincia di Lucca dal punto di vista forestale e dal rischio di incendio, che comprende anche l'organizzazione antincendi boschivi e le modalità di intervento sul territorio per il servizio di prevenzione e repressione oltre che una descrizione delle procedure operative;
- una parte anagrafica contenente schede tecniche con i dati numerici su personale e mezzi, nominativi, indirizzi e numeri telefonici del personale preposto (riservata agli addetti ai lavori);
- una parte con schede sui servizi di sala operativa, avvistamento, pattugliamento, disponibilità operativa e reperibilità dei tecnici (riservata agli addetti ai lavori).
Lo scopo principale del Piano Operativo è quello di garantire una ottimale gestione delle risorse umane edelle attrezzature disponibili e di realizzare un buon livello di coordinamento nelle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.