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Viticoltura - Reimpianto con diritti di acquisiti / proprio
Reimpianto con diritto acquisito mediante trasferimento
Il trasferimento di un diritto di reimpianto, è consentito per la realizzazione di superfici vitate per la produzione di VQPRD, di vini da tavola designati mediante un’indicazione geografica o per la coltura di piante madri marze. Tale trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti, registrata.
Nella medesima oltre alle generalità delle parti contraenti devono essere indicati: l’entità della superficie oggetto di trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto e del reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l’indicazione dell’autorità che l’ha rilasciato.
L’autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dalla Provincia previo riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto da parte della amministrazione pubblica che ha rilasciato il diritto medesimo.
Un diritto di reimpianto può essere trasferito solo in presenza di una autorizzazione al reimpianto.
Occorre seguire la seguente procedura:
a) presentare domanda di reimpianto con trasferimento di diritto su apposito modello redatto sul sistema informatico di ARTEA tramite ad uno dei C.A.A. convenzionati con la Provincia di Lucca alla provincia di provenienza del diritto (o altra amministrazione pubblica se fuori Regione) e alla Provincia dove viene effettuato il reimpianto. La domanda è unica se il trasferimento e il reimpianto vengono effettuati nella stessa Provincia. La domanda deve essere redatta in bollo.
b) allegare marca da bollo da Euro 14,62, copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata all’A.G.E.A. e copia del diritto di reimpianto che sarà oggetto di trasferimento e relazione sul vigneto da reimpiantare. Se il trasferimento avviene nell’ambito regionale, la provincia di provenienza del diritto trasmette alla provincia dove viene effettuato il reimpianto, nota di riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto. In caso di trasferimento fuori regione tale nota di riscontro viene richiesta direttamente dalla provincia dove viene effettuato il reimpianto.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia rilascerà l’autorizzazione al reimpianto .
L’autorizzazione al reimpianto è valida per le due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata e nei limiti massimi di validità dei diritto di reimpianto.
c) comunicare alla Provincia, su apposito modello redatto sul sistema informatico di ARTEA tramite il C.A.A, l’avvenuto reimpianto entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante, insieme all’asseveramento di un tecnico sulle caratteristiche dell’impianto.
Reimpianto con diritto proprio:
La domanda di reimpianto con diritto proprio è destinata ad ottenere una autorizzazione al reimpianto attraverso l’utilizzazione di un diritto precedentemente ottenuto mediante una estirpazione aziendale regolarmente dichiarata:
Per il rilascio di tale autorizzazione è necessario:
a) presentare domanda di reimpianto da parte dell’interessato, ad uno dei C.A.A. convenzionati con la provincia di Lucca con la relazione sulle caratteristiche del vigneto da reimpiantare.
La domanda deve essere redatta direttamente sul sistema informatico di ARTEA.
La domanda deve essere redatta in bollo. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, La Provincia rilascerà l’autorizzazione al reimpianto, previa verifica, di fattibilità dello stesso.
Si ricorda che tale autorizzazione ha la validità per le 2 campagne successive a quella in cui è stata rilasciata e nei limiti massimi di validità del diritto di reimpianto.
b) allegare marca da bollo da Euro 14,62 e copia della dichiarazione delle superfici vitate presentate all’A.G.E.A.;
c) comunicare alla Provincia, su apposito modello redatto sul sistema informatico di ARTEA tramite il C.A.A., l’avvenuto reimpianto entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante.
Reimpianto con estirpazione successiva
Nell’ambito dell’Azienda è consentito il reimpianto di una superficie equivalente ad altra che verrà estirpata entro un periodo massimo di 3 anni a decorrere da quello in cui è avvenuto il reimpianto.
Il reimpianto è possibile a patto che l’Azienda non possieda diritti di impianto in portafoglio. Sino a quando non si abbia estirpato, non si può produrre vino simultaneamente sia da quella nuovamente impiantata sia da quella che deve essere estirpata.
Per il rilascio di tale autorizzazione è necessario:
a) presentare domanda di reimpianto ad uno dei C.A.A. convenzionati con la Provincia di Lucca con la relazione sulle caratteristiche del vigneto da impiantare. La domanda deve essere redatta direttamente sul sistema informatico di ARTEA. La domanda deve essere redatta in bollo.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia richiederà all’azienda:
- atto unilaterale d’obbligo nel quale l’interessato si obbliga ad effettuare l’estirpazione entro i termini previsti;
- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a 5000 Euro per ogni ettaro di vigneto da estirpare a titolo di cauzione per l’impegno assunto.
Nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al punto b), la Provincia rilascia l’autorizzazione al reimpianto con validità per le 2 campagne successive a quella in cui è stata rilasciata.
b) allegare marca da bollo di Euro 14,62 e copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata all’A.G.E.A.;
c) comunicare alla Provincia, su apposito modello redatto sul sistema informatico di ARTEA, tramite il C.A.A., l’avvenuto reimpianto entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante;
d) comunicare alla Provincia, su apposito modello redatto sul sistema informatico di ARTEA, tramite il C.A.A., l’avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall’effettuazione della stessa. In mancanza di tale comunicazione entro 3 anni dal reimpianto, l’ufficio competente procede alle verifiche del caso al fine di attivare l’eventuale procedimento sanzionatorio.