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Viticoltura - Nuovi impianti
Il regolamento 1493/99 mantiene il divieto dell'impianto di viti fino al 31 luglio 2010, salvo quando si tratta di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva.
Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità;
b) destinate alla sperimentazione viticola;
c) destinate alla coltura di piante madri per marze;
d) destinate al consumo familiare;
e) destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica. Tale tipologia di diritti possono essere concessi entro il 31 luglio 2003.
I diritti di nuovo impianto sono attribuiti nella misura del 2% circa della superficie esistente, di cui l'1,5% è ripartito tra i paesi produttori. Essi sono concessi dagli Stati membri ai viticoltori per le superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vino da tavola designato da un'indicazione geografica.