Provincia di Lucca - Agricoltura

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Imprenditori Agricoli Professionali – I.A.P.

Centri di Assistenza Convenzionati C.A.A.

Utenti Motori Agricoli U.M.A.

L.R. 34/01 Servizi di sviluppo agricolo e rurale

D.P.R. 290/01 Rilascio autorizzazioni all'acquisto e/o impiego di fitofarmaci "molto tossici - tossici - nocivi"

L. 203/02 Norme sui contratti agrari

L.R. 30/03 Norme Agriturismo

L.R. 1/2005 Norme per il governo del territorio

L.R. 66/05 Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura

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Viticoltura - Nuovi impianti

Il regolamento 1493/99 mantiene il divieto dell'impianto di viti fino al 31 luglio 2010, salvo quando si tratta di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva.

Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità;
b) destinate alla sperimentazione viticola;
c) destinate alla coltura di piante madri per marze;
d) destinate al consumo familiare;
e) destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica. Tale tipologia di diritti possono essere concessi entro il 31 luglio 2003.

I diritti di nuovo impianto sono attribuiti nella misura del 2% circa della superficie esistente, di cui l'1,5% è ripartito tra i paesi produttori. Essi sono concessi dagli Stati membri ai viticoltori per le superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vino da tavola designato da un'indicazione geografica.

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